Modello 730/2026 - Invio telematico entro il 30 settembre 2026
- infoservicedatisoc
- 20 ore fa
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Gentile cliente, spett.le ditta,
MODELLO 730/2026
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2025 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
redditi diversi (per esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni);
redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Possono utilizzare il modello 730 anche coloro che:
adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W;
percepiscono ulteriori tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, compilando il nuovo quadro M;
percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività, compilando il nuovo quadro T.
ATTENZIONE. Possono presentare il modello 730, senza sostituto d'imposta, i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indipendentemente dall'aver avuto o meno nel 2025 un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
Possono, inoltre, presentare il 730 senza sostituto d’imposta anche i non titolari di partita Iva che hanno esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Per esempio, chi per il 2025 deve dichiarare solo redditi di terreni e/o fabbricati può farlo attraverso il 730.
I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico:
il quadro RM, soltanto se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
il quadro RU e, ove necessario, in relazione alla tipologia del credito d’imposta utilizzato, anche il quadro RS da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.
I quadri RM, RS, e RU devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2026 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
Rimborsi, trattenute e pagamenti
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il professionista:
trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019).
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014.
Rimaniamo a Vs disposizioni per ulteriori informazioni e chiarimenti.
SONO STATE AGGIORNATE LE PRINCIPALI SCADENZE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI, DELLE QUALI LE CONSIGLIAMO LA PERIODICA CONSULTAZIONE PER EVITARE FUTURI CONTENZIOSI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Rimaniamo a Vs totale disposizioni per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Dott. Pietro Moratelli Viale Druso 329/A 39100 Bolzano Tel. 0471/501300 Fax 0471/501301
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