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MEMORANDUM FLASH 25.09.2024

Gentile cliente, spett.le ditta,

Alleghiamo memorandum nr. 25.09.2024 riportante interessanti notizie e approfondimenti:

 

 

 Nuova patente a punti per cantieri: obbligatoria dal 1° ottobre 2024

 

Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024, la patente a crediti diventa obbligatoria per lavorare nei cantieri dal 1° ottobre 2024. In vista dell’imminente entrata in vigore della patente a crediti, è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in sanzioni.

 

  • A CHI SERVE LA PATENTE A CREDITI?

Dal 1° ottobre 2024, devono possedere la patente a crediti le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi, che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei e mobili (luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile tra cui: lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle opere impiantistiche). Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi.

SONO ESCLUSI:

  • coloro che effettuano mere forniture;

  • chi presta attività di natura intellettuale, come ingegneri, architetti o geometri;

  • i titolari dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea devono possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto dalla legge italiana. In assenza, devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

 

  • COME SI RICHIEDE O SI RILASCIA LA PATENTE A CREDITI?

La patente viene richiesta e rilasciata in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro accessibile con SPID o CIE dal Rappresentante dell’impresa e dal Lavoratore autonomo anche attraverso un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti o CAF). Nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il portale per la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.  Le imprese e i lavoratori autonomi informano della presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito. È possibile presentare, utilizzando il modello allegato, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.  La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

  • QUALI SONO I REQUISITI PERI IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI?

Il rilascio della patente è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi, come disposto dall’articolo 37 del Decreto legislativo 81/2008;

  3. possesso del DURC - documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

  4. possesso del DVR - documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

  6. avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il DVR non è richiesto per i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000.  

Eventuali falsità nelle autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale. In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive.

 

  • QUALI SONO LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE?

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi del titolare della patente;

  2. dati anagrafici del soggetto richiedente;

  3. data di rilascio e numero della patente;

  4. punteggio attribuito al momento del rilascio unitamente agli aggiornamenti;

  5. la decurtazione dei crediti e gli illeciti che l’hanno causata a seguito di violazioni definitive.

  6. l’eventuale provvedimento di sospensione dovuto a seguito di infortuni gravi (morte o inabilità permanente) e di revoca.

L’accesso alle informazioni della patente è consentito ai titolari, alle PA, ai committenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli organismi paritetici e ai coordinatori per la sicurezza. Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di cinque anni in caso di sospensioni o decurtazioni.

  • QUANTI CREDITI HA INIZIALMENTE LA PATENTE?

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Ai 30 crediti, si possono aggiungere:

  • ulteriori 30 crediti per anzianità di impresa di cui 10 rilasciabili già al momento del rilascio della patente e 20 attribuibili nel tempo in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomo;

  • ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo in funzione di attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

 

  • QUAL È IL NUMERO MINIMO DI CREDITI PER LAVORARE IN CANTIERE?

Il numero minimo di crediti per lavorare in cantiere è pari a 15. È possibile reintegrare i crediti attraverso attività riconosciute da apposita Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In caso di fusione o trasformazione societaria, il punteggio della patente viene trasferito alla nuova entità giuridica, con un aggiornamento dei crediti in base al nuovo assetto societario.

 

  • COME VENGONO DECURTATI I CREDITI?

I crediti possono essere decurtati dall’Ispettorato nazionale del lavoro in caso di violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

  • LA PATENTE PUO’ ESSERE SOSPESA O REVOCATA?

La patente può essere sospesa da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro fino a 12 mesi nel caso in cui si verifichino infortuni mortali o che provochino inabilità permanente.  La patente viene revocata anche nei casi in cui viene accertata in sede di controllo successivo al rilascio la NON veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.  Il provvedimento di revoca è accompagnato da una valutazione della gravità dell’omissione. La revoca dura 12 mesi, dopodiché l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare nuovamente domanda di rilascio della patente.

 

Siamo a disposizione per richieste e chiarimenti.




 

SONO STATE  AGGIORNATE LE  PRINCIPALI SCADENZE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI, DELLE QUALI LE CONSIGLIAMO LA PERIODICA CONSULTAZIONE PER EVITARE FUTURI CONTENZIOSI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Rimaniamo a Vs totale disposizioni per ulteriori informazioni e chiarimenti.

 

Dott. Pietro Moratelli Viale Druso 329/A 39100 Bolzano Tel. 0471/501300 Fax 0471/501301

PS: la presente circolare ha esclusivo fine informativo. Nessuna responsabilità legata ad una difforme applicazione della normativa presa o, sulla mancata conoscenza legislativa o sull’errata interpretazione delle informazioni qui contenute, potrà essere attribuita alla scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere  

 

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